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Su chi gravano le spese condominiali inevase?

L’art. 63 delle Disp. Att. del Codice Civile precisa che “…Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” . Per anno in corso e precedente si considera l’anno di esercizio (non solare).

E’ opportuno che gli interessati all’acquisto, ove non precisato dalla perizia agli atti, si informino circa l’esistenza di eventuali pendenze condominiali, anche tramite l’Amministratore condominiale.